Onorevoli Colleghi! - La legge 21 dicembre 1999, n. 508, si era già posta il fine di applicare alle istituzioni di alta cultura artistiche e musicali il dettato dell'articolo 33 della Costituzione, senza però affrontare il problema del confronto tra lo status giuridico del personale di tali istituzioni e lo status giuridico del personale universitario.
      Il successivo decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, apportando modifiche all'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha equiparato, però, con effetto immediato, il titolo di studio rilasciato dalle istituzioni in questione alla laurea universitaria di primo livello e ha provveduto ad affidare ai conservatori di musica la possibilità di perfezionare e di attivare i corsi con valore abilitante per l'insegnamento della musica nelle scuole secondarie di primo grado.
      Con l'articolo 2 della presente proposta di legge, considerato che i docenti delle istituzioni in questione rilasciano ormai titoli di pari grado e di identica spendibilità rispetto ai titoli rilasciati dalle università, si è ritenuto di completare il quadro istituzionale e funzionale delle accademie e dei conservatori con il riconoscimento dello status giuridico ed economico del personale docente, dei relativi ruoli dirigenziali, nonché con l'identificazione delle funzioni di vertice e di rappresentanza di tale personale e in analogia con quanto previsto per il sistema universitario.
      Infine, con gli articoli 3 e 4 della presente proposta di legge, si intende porre rimedio ad alcune discrepanze che si sono evidenziate in fase di attuazione della stessa legge n. 508 del 1999.

 

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